Lunghe sono state le battaglie per aggiungere alle Leggi, che già parlavano di non discriminare in base per esempio alla razza o alla religione, la dicitura: “non discriminare in base all'orientamento sessuale”. E l'Anno europeo delle Pari Opportunità propone tra le pratiche antidiscriminatorie anche quelle azioni rivolte alla tutela delle persone transessuali. Il problema è fare in modo che tutti gli Stati membri recepiscano le direttive europee.
Per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il 2007 verrà ricordato come l’“Anno europeo delle Pari Opportunità per tutti”, un anno intero per diffondere la cultura dei diritti, per celebrare ogni diversità e condannare tutte le forme di discriminazione basate sul genere, la razza o l'origine etnica, sulla religione o la diversità di opinione, sulla disabilità, sull'età e sugli orientamenti sessuali.
Tra le tante iniziative e campagne informative che stanno avendo luogo in diversi Stati, tra i quali naturalmente l’Italia, merita un’attenzione particolare uno studio condotto dalla “Commissione europea per l’impiego, gli affari sociali e le pari opportunità”, in cui si tenta di comprendere come i cittadini europei percepiscono e valutano i vari tipi di discriminazione e come intendono far fronte alle disuguaglianze sociali, economiche, occupazionali che caratterizzano tali categorie svantaggiate.
Emerge dalle statistiche un dato allarmante, a conferma di una realtà ancora fortemente intrisa di pregiudizi e diseguaglianze: larga parte dei cittadini europei afferma che le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale sono diffuse, soprattutto in paesi come l’Italia e la Spagna; inoltre circa il 25 % degli intervistati si oppone all’adozione di misure che permettano la realizzazione di condizioni d’uguaglianza nell’impiego sulla base dell’orientamento sessuale.
E’ lo stesso Parlamento europeo che, in una risoluzione che risale al 18 gennaio del 2006, tenta di dare un nome a questa paura, a questa avversione diffusa nei confronti di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, paragonandola a tutti gli effetti al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo.
La risoluzione parla di omofobia, “che si manifesta nella sfera pubblica e in quella privata sotto forme diverse, come le dichiarazioni inneggianti all’odio, la ridicolizzazione, la violenza verbale, psicologica e fisica così come la persecuzione e l’omicidio”.
Ma il Parlamento va oltre e giunge a denunciare la gravità di alcuni eventi che hanno come protagonisti non i singoli cittadini ma politici e governanti, spesso dotati di “un linguaggio provocatore, minaccioso o inneggiante all’odio”, disposti all’introduzione di modifiche nelle costituzioni pur di impedire matrimoni e unioni tra omosessuali, contrari persino alle manifestazioni del “gay pride”.
Identificare e condannare tali atteggiamenti, garantire la libertà di manifestazione, sancita da tutti i trattati sui diritti dell’uomo, promuovendo una cultura di uguaglianza, tolleranza tra i cittadini e nella legislazione appare come un primo importante passo nella lotta contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. Ma occorre che ogni Stato membro recepisca tali propositi e che formuli delle direttive chiare e specifiche, in grado di garantire pari opportunità per tutti, in campo sociale e soprattutto in quello lavorativo.
In Italia, dove recentemente si è assistito a un aspro dibattito per il riconoscimento e la tutela delle cosiddette coppie di fatto, non esiste alcuna previsione di legge che espressamente vieti la discriminazione sulla base dell’identità di genere; le uniche disposizioni in materia sono quelle stabilite dalla Comunità europea, che diventano vincolanti per i singoli Stati.
La Corte di Giustizia ha chiaramente stabilito che le disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomo e donna si applicano altresì alle persone transessuali o transgender, pertanto anche le disposizioni italiane devono essere applicate ai casi di discriminazione nei confronti di tali soggetti nel posto di lavoro.
Ecco quali sono e cosa prevedono le disposizioni antidiscriminatorie sopra citate [fonte Ufficio Nuovi Diritti della CGIL):
Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, introdotta proprio in applicazione delle direttive comunitarie 76/207/CE e 75/117/CE;
Legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, che proibisce ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, stabilendo la disciplina relativa all’azione in giudizio, favorisce l’adozione di azioni positive e istituisce organismi di parità;
Articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei lavoratori, che vieta, tra gli altri, atti o patti discriminatori in ragione del sesso;
Legge 11 maggio 1990, n. 108 – Disciplina dei licenziamenti individuali, che stabilisce specificamente la nullità del licenziamento discriminatorio
Ulteriori previsioni di portata più generale possono inoltre proteggere la lavoratrice e il lavoratore transessuale o transgender dagli atti di discriminazione e da altre condotte illecite, quali il mobbing.
Fondamentali sono poi, soprattutto per le persone transessuali che non si siano sottoposte ad intervento di riattribuzione degli organi genitali, le disposizioni a protezione della privacy della persona e che vietano le indagini nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. Vediamo quali sono le norme più significative.
Articolo 2103 del codice civile vieta di adibire il lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto e di trasferire il lavoratore ad una diversa unità produttiva;
Articolo 2087 del codice civile impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Questa norma è particolarmente significativa per contrastare fenomeni di mobbing;
Articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori, che vieta le indagini nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che limita il trattamento dei dati personali e vieta il trattamento dei dati sensibili.
Per saperne di più:
www.cgil.it/org.diritti/homepage2003/index.htm
www.retepariopportunita.it/
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html
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